<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/">
  <channel>
    <title>DSpace Collezione: CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO COMMERCIALE INTERNO ED INTERNAZIONALE</title>
    <link>http://hdl.handle.net/10280/22</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li resource="http://hdl.handle.net/10280/1551" />
        <rdf:li resource="http://hdl.handle.net/10280/1550" />
        <rdf:li resource="http://hdl.handle.net/10280/1549" />
        <rdf:li resource="http://hdl.handle.net/10280/999" />
      </rdf:Seq>
    </items>
  </channel>
  <textInput>
    <title>Motore di ricerca di Collezione</title>
    <description>Cerca nell'argomento</description>
    <name>Cerca</name>
    <link>http://tesionline.unicatt.it/simple-search</link>
  </textInput>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/10280/1551">
    <title>LA TUTELA DEI SOCI E DEI CREDITORI NELLA FUSIONE "CONCORDATARIA"</title>
    <link>http://hdl.handle.net/10280/1551</link>
    <description>Titolo: LA TUTELA DEI SOCI E DEI CREDITORI NELLA FUSIONE "CONCORDATARIA"&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Autore/i: DI MARTINO, MARIA CONSIGLIA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Coordinatore: REGOLI, DUCCIO&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abstract in italiano della tesi: La tesi di dottorato su “La tutela dei soci e dei creditori nella fusione concordataria” si compone di tre capitoli.Nel primo, il lavoro muove dalla constatazione della (apparente) marginalità dell’istituto oggetto di indagine, rispetto al quale scarsa è stata finora l’attenzione dedicata dalla letteratura italiana ed alquanto esigua risulta la casistica giurisprudenziale. Viene, quindi, individuata nella carenza di coordinamento normativo tra la disciplina (ed i procedimenti) di diritto societario e diritto concorsuale la causa della trascurabile diffusione pratica dell’istituto e la conseguente necessità di un lavoro di ricostruzione interpretativa tutt’altro che agevole. La revisione critica dell’istituto muove – quindi ed inevitabilmente – dalla valutazione dell’ammissibilità di una fusione concordataria nell’ambito di concordati aventi finalità tanto conservative, quanto liquidative; e ciò considerando sia la possibile applicazione analogica dell’art. 2499 c.c., che in tema di trasformazione consente la realizzazione dell’operazione solo in quanto compatibile con le finalità e lo stato della procedura; sia la modalità in cui le altre (principali) esperienze giuridiche hanno affrontato le problematiche connesse alla fusione come strumento di soluzione concordata della crisi. Tale questione viene positivamente risolta, da un lato, sottolineando l’importanza sistematica e l’innegabile valore innovativo degli artt. 124 e 160 l. fall., per la parte in cui disciplinano la vasta gamma di soluzioni di cui il soggetto proponente dispone nella redazione dell’offerta concordataria: e ciò, in particolare, se si considera che le procedure di auto-regolamentazione della crisi o dell’insolvenza rappresentano soluzioni alternative al procedimento fallimentare e, quindi, derogatorie dello stesso; dall’altro lato, ponendo l’accento sulle soluzioni, tutte tendenzialmente positive, accolte dagli altri ordinamenti giuridici in ordine alla possibilità di contemplare un’operazione di fusione come modalità esecutiva di un piano di regolazione della crisi o dell’insolvenza.Il lavoro passa - nel secondo capitolo - ad individuare gli interessi coinvolti dall’operazione e ne trae spunto al fine della preventiva indicazione dei problemi posti dalla fusione concordataria. Si distinguono, al riguardo, due differenti serie di interessi: quello dei soci della società in procedura, e quello dei suoi creditori sociali.Quanto ai primi, il pregiudizio alla loro posizione è riconducibile alla risalente controversia sulla conservazione della qualità di socio, alla luce della inevitabile riduzione del valore (quantomeno) contabile del patrimonio dell’impresa in procedura. Viene innanzitutto valutata l’ipotesi in cui il valore contabile del capitale risulti azzerato, con la conseguente ammissibilità dell’operazione di fusione solo nel caso in cui il valore reale del patrimonio risulti più elevato di quello contabile e quindi idoneo a consentire la compenetrazione (non solo patrimoniale, ma anche) delle relative compagini sociali; quindi, viene esaminata la diversa circostanza in cui - sebbene il patrimonio dell’ente in concordato conservi un valore anche contabile positivo - alcuni soci si ritrovino a possedere, all’indomani della concentrazione e per effetto della determinazione di un determinato concambio, una partecipazione inferiore al minimo convertibile, venendo così di fatto “esclusi” dall’ente incorporante o risultante dall’operazione. In entrambe le vicende, viene poi affrontata (e risolta positivamente) l’ammissibilità di una decisione maggioritaria dei soci, pure da taluno revocata in dubbio in favore del principio unanimistico, là dove venga leso il diritto di ciascuno alla conservazione della status soci: e ciò, sia in considerazione della previsione legislativa che limita il conguaglio in denaro al dieci per cento delle partecipazioni assegnate, con ciò indirettamente escludendo la possibilità di conguagli totalmente compensativi della posizione di singoli soci, cui non venga riservata alcuna partecipazione nella società post-fusione; sia considerando che la congruità del concambio, la conformità alle regole previste a protezione dei diritti (informativi) dei soci e, in ogni caso, la presenza di contesti in cui sono esperibili i rimedi societari destinati (dal legislatore) assicurano il “ristoro” per eventuali pregiudizi sofferti dai titolari di quote minime di partecipazione al capitale.Quanto al rischio cui sono esposti i creditori della società in concordato, l’analisi viene condotta su due differenti “binari”: i creditori che concorrono all’approvazione del piano restano infatti esposti al rischio che la proposta in cui hanno riposto (con l’approvazione) speranza di soddisfazione subisca una battuta d’arresto a causa della mancata approvazione assembleare del progetto di fusione; i creditori contrari alla proposta di concordato corrono invece il rischio che le decisioni maggioritarie di approvazione della proposta possano (eventualmente) pregiudicare i propri interessi, privi (in assenza di classi) di qualsiasi rimedio endo-concorsuale ed esposti al mancato riconoscimento del rimedio oppositivo previsto – in ambito squisitamente societario – dall’art. 2503 c.c.Una volta individuati gli eventuali pregiudizi cui sono esposti i soci ed i creditori della società in concordato, vengono ricostruiti i rimedi tesi alla tutela delle rispettive posizioni; e proprio a tale profilo è dedicato il terzo capitolo, suddiviso in due sezioni.Nella prima, ci si sofferma sulla questione se la perdita della qualità di socio possa essere in qualche modo evitata o, ricorrendo determinate condizioni, se tale pregiudizio possa trovare adeguato ristoro: viene, quindi, dapprima accreditata la tesi – sostenuta dalla prevalente dottrina – secondo cui la sussistenza di un danno derivante dalla perdita della qualità di socio potrà ravvisarsi solo qualora, all’esito del vaglio giudiziale, venga riscontrata l’incongruità del rapporto di cambio prescelto ovvero, più in generale, un abuso del potere deliberativo della maggioranza. In questo contesto, due sono i principali strumenti predisposti dal legislatore a difesa della posizione dei soci di minoranza; il primo, di stampo “precauzionale”, relativo all’esercizio consapevole del diritto di voto da parte della maggioranza del capitale, e correlato alla disciplina degli adempimenti pubblicitari fissati dagli artt. 2501-ter, comma 3, c.c. e 2502-septies, comma 1, c.c.; il secondo, invece, tipicamente societario, attinente all’impugnativa della delibera (consiliare ovvero assembleare) di approvazione del progetto ex artt. 2373 e 2391 c.c. e, dopo l’iscrizione camerale dell’atto, all’azione di risarcimento ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. Movendo dalla constatazione che il ventaglio di rimedi previsto dal diritto societario può apparire soluzione poco attenta alla posizione dei soci di minoranza anche qualora l’operazione di fusione sia del tutto estranea agli scopi concordatari – dal che i tentativi dottrinali di consentire al socio di minoranza l’esercizio dell’azione di risarcimento in forma specifica e per equivalente, da ingiustificato arricchimento ovvero da responsabilità da voto – viene valutata la possibilità che, allorquando la fusione rappresenti lo strumento di attuazione di una soluzione concordata della crisi, la figura dei soci possa assumere tutt’altro rilievo, fino quasi ad assimilarsi a quella dei creditori; ciò, naturalmente, nei limiti in cui la posizione degli stessi venga coinvolta o addirittura “compromessa” dal processo concordatario, dal quale l’attuale disciplina concorsuale li esclude completamente. Sebbene tale “riqualificazione” sembri inattuabile in ambito nazionale, viene valutato (e criticato) un recente disegno di legge del Governo federale tedesco (Gesetzentwurf der Bundesregierung), che riserva la tutela della posizione dei soci ai soli rimedi concorsuali, disattivando – una volta ammessa la società al concordato – quelli previsti in via generale dalla disciplina societaria.Nella seconda sezione viene esaminata la modalità di tutela dei creditori che approvano il concordato e, successivamente, la protezione dei creditori contrari alla proposta. Quanto ai primi,  più che ricorrere a ricostruzioni dottrinali (in particolare, tedesche) tese a ridurre il potere deliberativo dei soci, si affronta la possibilità di affidare la tutela delle aspettative dei creditori sociali al coordinamento del procedimento decisionale previsto in ambito societario con l’iter procedurale del concordato. Risulta infatti evidente che il pericolo che il diniego assembleare leda gli interessi del ceto creditorio si manifesta solo nel caso in cui l’adozione delle delibere societarie richieste per l’attuazione della fusione venga rinviata alla fase esecutiva del concordato, assegnando così all’offerta concordataria un valore meramente programmatico. E - si osserva - tali “inconvenienti” potrebbero essere evitati avviando il procedimento assembleare contestualmente ovvero nel corso della procedura concordataria, condizionandone peraltro l’esito finale al perfezionamento definitivo del concordato.Passando alla modalità di tutela dei creditori che non concorrono all’approvazione della proposta,  viene prospettata la possibilità che la difficoltosa conciliazione delle regole che disciplinano l’approvazione a maggioranza del concordato (artt. 128, comma 1°, e 177, comma 1°, l. fall.) e la normativa societaria che, in tema di fusione, riconosce invece ai creditori il diritto individuale di opposizione (art. 2503 c.c.), venga risolta mediante il disconoscimento di tale diritto, affidando la tutela del ceto creditorio ai soli rimedi previsti in ambito concorsuale. Non diversamente degli obbligazionisti, i creditori concorsuali costituiscono infatti una sorta di “comunità accidentale”, dal momento che è loro vietato di agire individualmente nei confronti del patrimonio sociale ed è prevista un’organizzazione di gruppo (i.e. concorsuale) tesa a risolvere gli eventuali conflitti di interessi tra gli stessi creditori. Dal che l’applicazione a questi ultimi dello stesso regime (di esclusione dal diritto di opposizione) riservato espressamente agli obbligazionisti dall’art. 2503-bis c.c. Tale soluzione viene, infine, confortata da ulteriori considerazioni concernenti, da un lato, la modalità di espressione della volontà dei creditori concorsuali nelle forme della mera partecipazione alla volontà del gruppo e, dall’altro, il combinato disposto degli artt. 2503, comma 1, c.c., e 128, comma 1°, e 177, comma 1°, l. fall., ai sensi del quale il consenso dei creditori anteriori all’iscrizione camerale del progetto di fusione deve considerarsi prestato qualora l’offerta concordataria (implicante la fusione) risulti approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Citazione: Di Martino, Maria Consiglia.  "LA TUTELA DEI SOCI E DEI CREDITORI NELLA FUSIONE "CONCORDATARIA"", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXIV ciclo, a.a. 2010/11, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/1551].</description>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/10280/1550">
    <title>LA RESPONSABILITA' DELLE AGENZIE DI RATING NEI CONFRONTI DEITERZI</title>
    <link>http://hdl.handle.net/10280/1550</link>
    <description>Titolo: LA RESPONSABILITA' DELLE AGENZIE DI RATING NEI CONFRONTI DEITERZI&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Autore/i: SAPONARO, MICHELE&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Coordinatore: REGOLI, DUCCIO&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abstract in italiano della tesi: L’oggetto del presente lavoro è rappresentato dall'esame del rapporto tra l'attuale regolamentazione delle agenzie di rating e le regole di responsabilità civile cui le stesse agenzie possono essere assoggettate, anche alla luce del trattamento normativo riservato alle agenzie di rating dalla legislazione e dalla giurisprudenza statunitensi e delle teorie sviluppate dalla dottrina sul tema della responsabilità da informazione inesatta al mercato.L’attuale regolamentazione introdotta dall'Unione Europea svolge un ruolo determinante sia sotto il profilo dell'individuazione del fondamento della responsabilità, sia sotto quello della ricostruzione degli obblighi, della diligenza e della causalità materiale e giuridica. La disciplina comunitaria, anche alla luce della giurisprudenza statunitense, consente di prospettare uno scenario in cui i rater sono soggetti a regole di responsabilità differenziate in ragione del diverso status riconosciuto dalla normativa rilevante. La nuova regolamentazione comunitaria è chiamata a  svolgere il duplice ruolo di fondare una sorta di private action da inadempimento in capo a qualunque investitore nei confronti di un’agenzia registrata e di contribuire a definire il perimetro degli obblighi esigibili da parte dell’agenzia,  rafforzando la posizione del terzo investitore danneggiato dal rating inesatto e fornendo un efficace supporto agli strumenti di tutela di tipo pubblicistico.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Citazione: Saponaro, Michele.  "LA RESPONSABILITA' DELLE AGENZIE DI RATING NEI CONFRONTI DEITERZI", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXIII ciclo, a.a. 2010/11, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/1550].</description>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/10280/1549">
    <title>POTERE DI RAPPRESENTANZA E RILEVANZA ESTERNA DEL PROCEDIMENTO DECISORIO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI</title>
    <link>http://hdl.handle.net/10280/1549</link>
    <description>Titolo: POTERE DI RAPPRESENTANZA E RILEVANZA ESTERNA DEL PROCEDIMENTO DECISORIO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Autore/i: MARSILI, TOMMASO&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Coordinatore: REGOLI, DUCCIO&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abstract in italiano della tesi: La tesi concerne il potere di rappresentanza degli amministratori e la rilevanza esterna del procedimento decisorio nelle società di capitali. Dall’interpretazione della direttiva 2009/101/CE risulta un sistema che stabilisce l’opponibilità dei limiti legali e l’inopponibilità dei limiti convenzionali. Dalle limitazioni soggettive consentite dalla direttiva si ricava “per sottrazione” che il diritto europeo prevede una regola suppletiva secondo la quale il potere di rappresentanza spetta a ciascun amministratore disgiuntamente. Nel diritto interno, nel silenzio delle fonti convenzionali, la mancanza di un’espressa regola suppletiva determina l’operatività della regola suppletiva europea. La fonte del potere di rappresentanza ha natura legale ma le fonti convenzionali possono stabilire delle limitazioni soggettive opponibili ai terzi ex artt. 2383, comma 4°, e 2448 c.c. Ammessa la rilevanza esterna dei limiti legali ai poteri degli amministratori, accogliendo la tesi secondo cui nelle società di capitali la dissociazione tra potere gestorio e potere rappresentativo costituisce un elemento del modulo organizzativo legale dell’amministrazione pluripersonale, si sostiene che il mancato rispetto del procedimento decisorio sia opponibile ai terzi che la società provi essere stati a conoscenza o aver colpevolmente ignorato il vizio affettante un presupposto legale del procedimento collegiale richiesto dalla legge (art. 2388, comma 5, c.c.).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Citazione: Marsili, Tommaso.  "POTERE DI RAPPRESENTANZA E RILEVANZA ESTERNA DEL PROCEDIMENTO DECISORIO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXIII ciclo, a.a. 2010/11, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/1549].</description>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/10280/999">
    <title>IL GRUPPO COOPERATIVO GERARCHICO</title>
    <link>http://hdl.handle.net/10280/999</link>
    <description>Titolo: IL GRUPPO COOPERATIVO GERARCHICO&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Autore/i: AGSTNER, PETER&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Coordinatore: REGOLI, DUCCIO&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abstract in italiano della tesi: La tesi si occupa del gruppo cooperativo gerarchico. Nel primo capitolo si esaminano una serie di problematiche legate alle legittimità o meno di una simile struttura di gruppo. Nel secondo capitolo, ricco anche di un'analisi empirica di taluni statuti di gruppi cooperativi gerarchici operanti a livello europeo, si passa all'esame delle modalità di attuazione del rapporto mutualistico in una struttura di gruppo; in particolare, si valuta la possibilità dello spostamento a valle della gestione di servizio con conseguente riduzione della cooperativa capogruppo a holding pura. Nel capitolo terzo si esamina, invece, la compatibilità di una simile struttura di gruppo con i principi fondanti il diritto della cooperazione, ovvero la disciplina dei ristorni, il principio della porta aperta e della parità di trattamento e il criterio della prevalenza dell'attività mutualistica.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Citazione: Agstner, Peter.  "IL GRUPPO COOPERATIVO GERARCHICO", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXII ciclo, a.a. 2009/10, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/999].</description>
  </item>
</rdf:RDF>

